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Le Normative
sulla sicurezza occupazionale

Il Glossario
dei termini chiave relativi
alla sicurezza occupazionale

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Normative

Informazioni sulla legge 81/08 e altre normative pertinenti alla sicurezza occupazionale.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale. A tal fine individua  misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui (art. 15):

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

  • la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

  • l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;

  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

  • il controllo sanitario dei lavoratori;

  • l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  • la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  • l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;

  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

Formazione e informazione

Un altro cardine dell’impianto normativo delineato dal decreto in esame è la formazione e informazione del personale. In particolare, da un lato, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione (art. 36), dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4):

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;

  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Dirigenti e preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La loro formazione, in particolare, comprende: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37, comma 7).

Altra normativa di riferimento:

Raccomandazione 14 del Ministero della Salute Norme di Buona Preparazione (NBP) F.U.XII Ed. G.U. 236/99 :”Documento di Linee Guida per la sicurezza e la Salute dei lavoratori esposti a chemioterapici in ambiente sanitario

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Glossario

Definizione di termini chiave relativi alla sicurezza occupazionale e al rischio chimico.

Farmaco che interviene sul ciclo delle cellule in modo diretto o indiretto per impedirne la proliferazione.